Con la fine del periodo di sospensione degli ammortamenti, le aziende dovranno procedere a rilevare la relativa fiscalità differita. Un esempio pratico può essere dato da una società che ha sospeso quote di ammortamento per un importo di € 10.000. La liberazione progressiva della riserva dovrà essere accompagnata dalla rilevazione delle imposte differite, ma solo nel caso in cui, durante il periodo di sospensione, la società abbia comunque dedotto fiscalmente gli ammortamenti mediante una variazione in diminuzione dal reddito. Le imposte differite precedentemente contabilizzate devono essere scaricate con la seguente scrittura contabile: È importante che la scrittura contabile riporti la data in cui l’assemblea ha deliberato il ripristino della riserva disponibile, in modo da rispettare le normative fiscali e contabili vigenti. La Cassazione, con la sentenza n. 22016 del 17 ottobre 2014, ha trattato la questione della variazione dei coefficienti di ammortamento, evidenziando alcune problematiche legate alla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento. In particolare, gli accertatori hanno contestato la deduzione di quote di ammortamento per beni strumentali in cui, per alcuni anni, l’azienda aveva applicato coefficienti pari al 50% di quelli previsti dal DM 31.12.1988. Successivamente, però, la società aveva modificato il piano di ammortamento applicando coefficienti massimi, senza una motivazione adeguata nella nota integrativa. L'art. 2426, comma 1, n. 2 c.c. stabilisce che il costo delle immobilizzazioni deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzo. Ogni modifica dei criteri di ammortamento deve essere motivata nella nota integrativa, come previsto dalla normativa. Secondo l’art. 102 del TUIR, che stabilisce i criteri di deducibilità fiscale delle quote di ammortamento, non è prevista alcuna deroga alle disposizioni civilistiche in materia di redazione del bilancio. Le modifiche nei coefficienti di ammortamento devono pertanto rispettare sia la normativa civilistica che fiscale. Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, una società aveva applicato coefficienti di ammortamento ridotti del 50% rispetto a quelli stabiliti dal DM 31/12/1988 fino al 1998. A partire dal 1999, tuttavia, il piano di ammortamento è stato modificato senza una giustificazione adeguata, utilizzando i coefficienti massimi previsti dal medesimo decreto. Questo ha portato a un disallineamento tra le normative fiscali e quelle contabili, con la Corte che ha dichiarato indeducibile l’ammortamento del 1999. Le modifiche nei coefficienti di ammortamento e le operazioni di ripristino della riserva disponibile sono processi complessi che richiedono attenzione alle normative fiscali e contabili. È fondamentale per le aziende avere una consulenza qualificata per garantire che le operazioni vengano effettuate correttamente e che vengano rispettati i termini previsti dalla legge. Se la tua azienda si trova ad affrontare modifiche nei coefficienti di ammortamento o altre questioni fiscali legate alla sospensione degli ammortamenti, non esitare a contattare il nostro studio commercialista a Lecce. Siamo pronti ad assisterti con la redazione del bilancio e a fornirti supporto nella gestione delle imposte differite e delle scritture contabili.Esempio di Scrittura Contabile
"Fondo imposte differite" A "Imposte differite" € 2.790.
Nel contempo, si ripristina la riserva disponibile con la scrittura:
"Riserva indisponibile ex L. 126/2020" A "Riserva disponibile" € 7.210.VARIAZIONE COEFFICIENTI DI AMMORTAMENTO: UN CASO FISCALE IMPORTANTE
Normativa Rilevante
Deducibilità Fiscale e Criteri di Ammortamento
Il Caso del Piano di Ammortamento Modificato
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI FISCALI PER LE IMPRESE